LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
L'evento calamitoso che si manifesta è valutato in base alla gravità ed all’estensione territoriale e determina le risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e le competenze gestionali degli interventi. La normativa statale, già con la Legge 225/92 e ora con il recente provvedimento varato dalla Regione Lombardia, L.R. n.16/2004 (Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), ribadisce il principio della sussidiarietà verticale - riconosciuto dall’Unione Europea nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 - e rivede ruoli e responsabilità ai diversi livelli istituzionali: Comune, Provincia, Regione, Stato.
Ad ogni livello la responsabilità della gestione dell’emergenza può essere autonoma e condotta con le forze disponibili in campo. Attraverso la programmazione e la pianificazione coordinata con il livello
superiore e la presenza di una struttura di protezione civile, ogni entità territoriale (Comune, Provincia, Regione) deve essere in grado di provvedere autonomamente almeno alla prima gestione dell’emergenza.
LE ORDINANZE
L'Ordinanza è un provvedimento straordinario di urgenza per attuare in modo tempestivo gli interventi di emergenza richiesti e per evitare situazioni di pericolo o maggiore danno a persone e a cose. Può essere disposta dal Presidente del Consiglio; dal Presidente della giunta Regionale; dal Prefetto e dal Sindaco.















